Legge 31 luglio 1954, n. 609 Art. 1
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad istituire sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali.
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad istituire sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali.