Legge 31 luglio 1954, n. 607 Art. 6
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con apposite assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Corrispondentemente saranno ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all' art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Verweist auf
- Legge 31 luglio 1954, n. 607 Art. 56