Legge 31 luglio 1954, n. 607 Art. 1
Alla concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti nel territorio nazionale in dipendenza di eventi bellici definiti dall' art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , di proprieta' di cittadini italiani o di enti o societa' di nazionalita' italiana, o loro aventi causa, secondo la base di commisurazione, nelle misure e con i limiti previsti dalla legge stessa, provvede il Ministero dei lavori pubblici.