Legge 31 luglio 1954, n. 580 Art. 7
Le somme corrisposte in base ai precedenti articoli saranno recuperate, in unica soluzione, in sede di prima applicazione del futuro provvedimento di miglioramenti economici. Al personale che frattanto cessera' dal servizio senza diritto a pensione, detta somma sara' invece trattenuta, in unica soluzione, sulle competenze a qualsiasi titolo allo stesso dovute.