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Legge 31 luglio 1954, n. 580 · Legge 31 luglio 1954, n. 580 — Concessione al personale statale in attivita' e in quiescenza, compresi i magistrati, di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici

Legge 31 luglio 1954, n. 580 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo in godimento al 1 luglio 1954, escluso qualunque altro emolumento.