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Legge 31 luglio 1954, n. 570 · Legge 31 luglio 1954, n. 570 — Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni

Legge 31 luglio 1954, n. 570 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Con provvedimento del Ministro per le finanze, indipendentemente dalle altre sanzioni eventualmente applicabili, le ditte esportatrici che abbiano comunque usato mezzi intesi ad ottenere una indebita restituzione dell'imposta, o siano incorse piu' volte in alcune delle sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni, per non aver assolto in tutto ed in parte il tributo dovuto, possono essere escluse per il periodo massimo di un anno dal beneficio della restituzione dell'imposta generale sull'entrata, stabilito dall'art. 1 della presente legge.