Legge 24 luglio 1954, n. 605 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Camera o Kriegalppass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Camera o Kriegalppass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952.