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Legge 17 luglio 1954, n. 522 · Legge 17 luglio 1954, n. 522 — Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Legge 17 luglio 1954, n. 522 Art. 25Disposizione transitoria

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

Per la prima applicazione della presente legge, le provvidenze in essa previste possono essere concesse per i lavori iniziati dopo il 1 gennaio 1954, qualora gli interessati presentino le relative domande entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.