Legge 17 luglio 1954, n. 522 Art. 25Disposizione transitoria
TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI
Per la prima applicazione della presente legge, le provvidenze in essa previste possono essere concesse per i lavori iniziati dopo il 1 gennaio 1954, qualora gli interessati presentino le relative domande entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.