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Legge 17 luglio 1954, n. 522 · Legge 17 luglio 1954, n. 522 — Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Legge 17 luglio 1954, n. 522 Art. 21Classificazione della nave

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

Per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge le navi di nuova costruzione per conto di nazionali debbono essere inscritte nella piu' alta classe del Registro italiano navale. Le navi mercantili, passeggeri o miste, debbono essere munite di documento di carena rilasciato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale) comprovante l'avvenuta esecuzione di prove con i relativi modelli per il disegno di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche. Per le altre navi mercantili, l'obbligo previsto dal presente comma deve essere osservato quando la stazza lorda sia uguale o superiore alle 1000 tonnellate o la velocita' sia uguale o superiore a dodici nodi.