Legge 17 luglio 1954, n. 522 Art. 15Limiti di applicazione della legge e disposizioni generali
TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI
Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato, o a questo appartenenti; ed alle navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade. ((6)) Alle draghe non autopropellenti, bacini galleggianti e pontoni di sollevamento sono soltanto applicabili le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, 4, 11, 12, 13. Alle navi da diporto sono applicabili le provvidenze di cui ai titoli I e II. Per la costruzione e per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni di navi mercantili estere in Italia, si applicano le provvidenze contenute nei titoli I e II. Alle navi mercantili estere destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade, ai galleggianti e alle navi da guerra estere, sono applicabili le provvidenze di cui al titolo I, qualora siano costruite, riparate, modificate o trasformate in Italia.
--------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 9 gennaio 1962, n. 2 ha disposto (con l'art. 9) che "A parziale modifica del primo comma dell'articolo 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , le disposizioni della legge stessa si applicano anche alle navi costruite per conto dell'Istituto universitario navale."