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Legge 17 luglio 1954, n. 522 · Legge 17 luglio 1954, n. 522 — Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Legge 17 luglio 1954, n. 522 Art. 12Garanzia del credito per i finanziamenti

TITOLO III FINANZIAMENTI

In KraftAmtlicher Text

I finanziamenti previsti dall'art. 11 devono essere garantiti con l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto mutuante sulla nave in costruzione o in trasformazione. L'iscrizione ha luogo con la procedura stabilita dagli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione , senza alcuna spesa. Il finanziamento e' altresi' garantito con privilegio speciale sui macchinari ed altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave. Il privilegio ha effetto anche nei confronti dei terzi ed e' preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi e ipoteche preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorita' rispetto al privilegio anzidetto e ad eccezione altresi' del privilegio per spese di giustizia. A richiesta dell'Istituto mutuante, il privilegio e' annotato senza spese nel Registro di cui all' art. 1524 del Codice civile presso il tribunale competente in relazione alla localita' nella quale si trovano i macchinari o le attrezzature o dove ha sede il cantiere presso il quale sono eseguiti i lavori. Di esso viene dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della Provincia.