Legge 9 luglio 1954, n. 431 Art. 9
Il terzo comma dell'art. 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , e' sostituito dal seguente: "Nei detti concorsi, anche se gia' banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , che abbiano maturato un'anzianita' di ruolo di almeno undici anni".
Verweist auf
- Legge 9 luglio 1954, n. 431 Art. 16
- Legge 9 luglio 1954, n. 431 Art. 42