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Legge 9 luglio 1954, n. 431 · Legge 9 luglio 1954, n. 431 — Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana

Legge 9 luglio 1954, n. 431 Art. 20

In KraftAmtlicher Text

L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana e' autorizzato ad esercitare, nei confronti del personale degli enti indicati nel terzo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , che sia retribuito, anche parzialmente, a carico del bilancio dello Stato, tutte le attribuzioni spettanti agli organi deliberativi degli enti medesimi secondo le rispettive norme regolamentari. Per le promozioni e gli aumenti periodici dello stipendio esso provvede su conforme deliberazione della Commissione di cui al decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219 .