Legge 30 giugno 1954, n. 677 Art. 4
La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia di cui al precedente articolo e' eretta in ente di diritto pubblico, ed e' soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, saranno stabilite le norme per il funzionamento e sara' approvato lo statuto della Cassa.