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Legge 22 giugno 1954, n. 523 · Legge 22 giugno 1954, n. 523 — Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali

Legge 22 giugno 1954, n. 523 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

Ai fini dell'indennita' di buonuscita corrisposti dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per I dipendenti statali e dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato e dell'indennita' premio di servizio corrisposta dall'istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione alle predette Opere di previdenza con i servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali - Sezione previdenza. Nei casi in cui ricorre l'applicazione del precedente comma, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti delle Opere di previdenza e dall'Istituto predetto.