Legge 22 giugno 1954, n. 395 Art. 4
Sono convalidati, salvo opposizione del Comitato di cui all'articolo precedente, da proporsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i pagamenti effettuati dall'U.CE.FA.P. per i titoli di cui al precedente art. 1 ed entro i limiti del dovuto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.