Legge 22 giugno 1954, n. 385 Art. 1
A favore del. Gruppo Medaglie d'oro al valor militare e autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.900.000, ad integrazione delle sovvenzioni concesse per gli esercizi 1951-52 e 1952-53 rispettivamente con l' art. 15 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096 , e con l' art. 15 della legge 10 luglio 1952, n. 910 . Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' alla determinazione del contributo annualmente con la legge di bilancio.
Verweist auf
- Legge 22 giugno 1954, n. 385 Art. 15