Legge 11 giugno 1954, n. 409 Art. 32
TITOLO III Disposizioni transitorie
A favore dei titolari di duplice trattamento di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, i miglioramenti previsti dai precedenti articoli dal 25 al 30 si applicano solo sul trattamento di quiescenza piu' elevato oppure, nel caso di piu' trattamenti uguali, su uno solo di essi.