Legge 11 giugno 1954, n. 409 Art. 22
TITOLO II Disposizioni generali concernenti modifiche dell'ordinamento
Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai depositi volontari previsti dall' art. 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.