Legge 11 giugno 1954, n. 360 Art. 1
A decorrere dall'anno accademico 1953-54 il corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e' costituito in Facolta'. L'Istituto di cui al precedente comma assume la denominazione di Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere e comprende le seguenti Facolta': di economia e commercio; di lingue e letterature straniere.