Legge 5 giugno 1954, n. 317 Art. 1
Il titolo del personale insegnante ed assistente (gruppo A) della Scuola superiore di telegrafia e telefonia di grado universitario presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, di cui alla tabella n. 51 Allegata al regio-decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , modificata ai sensi dell' art. 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421 , e' stabilito come dall'annessa tabella A.