Legge 29 maggio 1954, n. 331 Art. 2
La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge fara' carico sullo stanziamento del capitolo delle spese di personale del servizio materiale e trazione, inscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e ad essa si fara' fronte con corrispondenti economie da realizzarsi nella spesa per trasferte, gravante sul citato capitolo.