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Legge 29 maggio 1954, n. 316 · Legge 29 maggio 1954, n. 316 — Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza

Legge 29 maggio 1954, n. 316 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45 e mantenuti ininterrottamente in servizio dopo la cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell' art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450 .