Legge 25 maggio 1954, n. 305 Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio per l'esecuzione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio per l'esecuzione della presente legge.