Legge 19 maggio 1954, n. 268 Art. 2
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte con i normali stanziamenti di bilancio concernenti gli assegni al personale in quiescenza.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte con i normali stanziamenti di bilancio concernenti gli assegni al personale in quiescenza.