Legge 15 maggio 1954, n. 270 Art. 8
Il personale appartenente al ruolo dei cassieri ha l'obbligo di residenza nel Comune ove ha sede l'Ufficio del registro cui e' addetto.
Il personale appartenente al ruolo dei cassieri ha l'obbligo di residenza nel Comune ove ha sede l'Ufficio del registro cui e' addetto.