Legge 15 maggio 1954, n. 270 Art. 1
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad affidare negli Uffici del registro di maggiore importanza, i servizi di cui al successivo art. 2, ad appositi funzionari denominati cassieri, entro i limiti del ruolo organico, che, ai termini dell'art. 4, e' per tali funzionari istituite. I cassieri sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.