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Legge 15 maggio 1954, n. 270 · Legge 15 maggio 1954, n. 270 — Istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro

Legge 15 maggio 1954, n. 270 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad affidare negli Uffici del registro di maggiore importanza, i servizi di cui al successivo art. 2, ad appositi funzionari denominati cassieri, entro i limiti del ruolo organico, che, ai termini dell'art. 4, e' per tali funzionari istituite. I cassieri sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.