Legge 15 maggio 1954, n. 269 Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.