Legge 15 maggio 1954, n. 265 Art. 3
Sugli stanziamenti che verranno iscritti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 saranno eseguiti i rimborsi delle somme eventualmente anticipate, per le finalita' di cui alla presente legge, dal Fondo-lire di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1918, n. 153 , che approva l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 3 gennaio 1948. Le modalita' per i suddetti rimborsi, nonche' per le erogazioni delle somme anticipate dal citato Fondo, saranno stabilite dal Ministero del tesoro, d'intesa con quello del commercio con l'estero.