Legge 15 maggio 1954, n. 235 Art. 4
La spesa per l'arredamento della stazione marittima di Brindisi, entro i limiti di lire 5 milioni, sara' corrisposta a quel Consorzio del porto su presentazione delle fatture quietanzate comprovanti gli acquisti effettuati in conformita' dei progetti preventivamente approvati dal Ministero della marina mercantile.