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Legge 15 maggio 1954, n. 234 · Legge 15 maggio 1954, n. 234 — Disposizioni integrative e modificative della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali e artigiane, colpite da pubbliche calamita'

Legge 15 maggio 1954, n. 234 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , aggiunto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' sostituito dal seguente "Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 900.000, potra' essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a lire 180.000".