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Legge 15 maggio 1954, n. 233 · Legge 15 maggio 1954, n. 233 — Modificazioni all'art. 119 del Codice della navigazione e all'art. 242 del relativo regolamento di esecuzione. (Eta' minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo)

Legge 15 maggio 1954, n. 233 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il primo ed il secondo comma dell'art. 119 del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono modificati come segue: "Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta' non deve superare i trentacinque anni. I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara".