Legge 15 maggio 1954, n. 227 Art. 2
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fara' carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fara' carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.