Legge 7 maggio 1954, n. 220 Art. 1
Il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che trovasi o verra' a trovarsi temporaneamente utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato, e' considerato distaccato nella posizione di comando conservando il trattamento giuridico ed economico che gli compete quale dipendente dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.