Legge 7 maggio 1954, n. 210 Art. 5
Alla copertura dell'onere indicato nei precedenti articoli sara' fatto fronte con una parte del gettito del l'addizionale di centesimi cinque per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali, istituita con legge 27 dicembre 1953, n. 938 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello delle Ferrovie dello Stato.