Legge 16 aprile 1954, n. 202 Art. 10
Il testo dell' art. 976 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente: Art. 976 (Concorso dei creditori). - "Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970: tuttavia il risarcimento per danni alle persone non puo' superare la somma di cinque milioni duecentomila lire per ciascuna persona".
Verweist auf
- Legge 16 aprile 1954, n. 202 Art. 976