Legge 16 aprile 1954, n. 111 Art. 3
L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo precedente e' a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta' per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori nei limiti previsti dall'art. 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.
Verweist auf
- Legge 16 aprile 1954, n. 111 Art. 19