Legge 10 aprile 1954, n. 164 Art. 2
Il personale direttivo attualmente inquadrato nel grado 8° ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264 , e' collocato nel grado 7° secondo l'ordine di anzianita' e con l'attribuzione nel nuovo grado degli stipendi in relazione ai periodi di anzianita' precedentemente compiuti. A detto personale, ai fini della promozione al grado di ispettore scolastico, viene computata l'anzianita' di servizio acquisita nei gradi precedenti, compreso il periodo di prova. Il personale ispettivo attualmente inquadrato nel grado 7° ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264 , e' collocato nel grado 6° secondo l'ordine di anzianita' e con l'attribuzione al grado stesso degli stipendi in relazione ai periodi di anzianita' compiuti come ispettori di circoscrizione.