Legge 10 aprile 1954, n. 125 Art. 8
CAPO II Del Comitato nazionale e dei Consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi
L'incarico previsto dall'articolo precedente puo' essere affidato, per ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio di produttori del formaggio stesso, purche' esso: 1) comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori, singoli o associati, che da oltre tre anni abbiano raggiunto sul mercato per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza; 2) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio, a parita' di diritti, di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi; 3) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli. I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita d'intesa col Ministero dell'industria e commercio. Qualsiasi modificazione dello statuto deve essere preventivamente approvata dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'industria e commercio.