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Legge 10 aprile 1954, n. 125 · Legge 10 aprile 1954, n. 125 — Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi

Legge 10 aprile 1954, n. 125 Art. 2

CAPO I Delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

In KraftAmtlicher Text

Sono riconosciute agli effetti della presente legge come "denominazioni di origine", le denominazioni relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione. Sono riconosciute come "denominazioni tipiche" quelle relative a formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari metodi della tecnica di produzione.