Legge 10 aprile 1954, n. 125 Art. 13
CAPO III Disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza Sanzioni - Disposizioni per le procedure giudiziarie.
In caso di condanna il giudice dovra' sempre ordinare la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali, di cui uno quotidiano scelto fra quelli che trattino prevalentemente argomenti attinenti alla attivita' agricola e lattiero-casearia o agli interessi delle rispettive categorie di produttori.