Legge 8 aprile 1954, n. 145 Art. 4
Il Governo italiano e' autorizzato ad anticipare al Centro internazionale di calcolo meccanico, con sede in Roma, la somma di dollari U.S.A. 75.000 da rimborsarsi nei termini e nei modi da stabilirsi con apposita Convenzione da stipularsi tra il Governo italiano ed il Centro internazionale di calcolo meccanico.