Legge 8 aprile 1954, n. 144 Art. 2
Gli Istituti autonomi per le case popolari che ottengano la garanzia dello Stato ai sensi del precedente art. 1 sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una delle Aziende di credito previste dall' art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni. Le entrate stesse potranno anche essere versate su un conto corrente postale intestato all'Istituto. Nelle convenzioni relative dovra' essere inserita una clausola che autorizzi l'Intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza dell'Istituto quelle corrispondenti alle annualita' di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate.
Verweist auf
- Legge 8 aprile 1954, n. 144 Art. 1
- Legge 8 aprile 1954, n. 144 Art. 5