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Legge 8 aprile 1954, n. 122 · Legge 8 aprile 1954, n. 122 — Modificazioni alle norme sulla concessione del trattamento di "presenti alle bandiere"

Legge 8 aprile 1954, n. 122 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

I militari e militarizzati deceduti o dichiarati irreperibili nella condizione di prigionieri o internati di guerra sono considerati "presenti alle bandiere", ai sensi dell' art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121 , convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 , anche se la morte o l'irreperibilita' si siano verificate o si verifichino dopo la scadenza del termine del 15 aprile 1947 stabilito dal predetto art. 1 e dall' art. 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49 . Fuori dai casi previsti dal comma precedente il termine per considerare "presenti alle bandiere" i militari e militarizzati deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate o contratte per servizio di guerra o, per le stesse circostanze, dichiarati irreperibili e' fissato al 24 marzo 1948.