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Legge 8 aprile 1954, n. 105 · Legge 8 aprile 1954, n. 105 — Cumulabilita' delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni

Legge 8 aprile 1954, n. 105 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 800.000 annue, si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 485 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.