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Legge 31 marzo 1954, n. 141 · Legge 31 marzo 1954, n. 141 — Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara

Legge 31 marzo 1954, n. 141 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, ed e' composto come segue: a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, e, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei vice presidenti; b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile; d) da un funzionario del Ministero del tesoro; e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore; f) da otto rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo (tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca; g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.