Legge 31 marzo 1954, n. 118 Art. 1
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, entro il limite massimo di 312 milioni di lire, a provvedere a quanto occorra per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, entro il limite massimo di 312 milioni di lire, a provvedere a quanto occorra per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.