Legge 31 marzo 1954, n. 116 Art. 1
A decorrere dal 1 novembre 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per gli impiegati ed operai prevista dalla tabella 1 allegata alla presente legge, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.