Legge 31 marzo 1954, n. 109 Art. 6
I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge sono posti a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta', per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori, nei limiti previsti dall'art. 19 della legge sulla locazione degli immobili urbani 23 maggio 1950, n. 253.
Verweist auf
- Legge 31 marzo 1954, n. 109 Art. 19