Legge 31 marzo 1954, n. 109 Art. 4
Le indennita' sostitutive degli elementi non corrisposti in natura, nonche' i valori convenzionali degli elementi stessi, sono parificati per il personale femminile alle misure stabilite per il personale maschile.
Le indennita' sostitutive degli elementi non corrisposti in natura, nonche' i valori convenzionali degli elementi stessi, sono parificati per il personale femminile alle misure stabilite per il personale maschile.